Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 394 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21630
- Regione sicilia
- Lavoro
- Garanzie occupazionali
- Personale precario alle dipendenze dei consorzi di bonifica, in possesso di determinati requisiti
- Assunzione presso i consorzi stessi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Personale in servizio presso l'ascebem alla data del 31 dicembre 1994
- Assunzione a domanda presso il consorzio, il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di palermo
- Ricorso del commissario dello stato
- Lamentata violazione del principio di eguaglianza nonché incidenza sui principi dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico e di imparzialità e buon andamento della P.A.
- Sopravvenuta abrogazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, della legge regionale contenente le disposizioni impugnate
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
In ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, relativamente agli artt. 30, secondo, terzo e settimo comma, e 33 della delibera legislativa regionale approvata in data 7 aprile 1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, tali norme, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né sono in grado di produrne, poiché la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della successiva legge regionale del 29 maggio 1995, n. 48, che ne ha disposto l'abrogazione. - Giurisprudenza conforme in tema di cessazione di materia del contendere. Da ultimo, v. S. n. 64/1995. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 30, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 33 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 30, comma 7, delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
- art. 30, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 2, 3 e 7 e dell'art. 33 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Francesco Torre e Laura Ingargiola per la Regione;
punto 1
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 30, commi 2, 3 e 7 nonché l'art. 33 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi di bonifica e dell'Ente di sviluppo agricolo subordinandole a determinati requisiti, darebbero vita a ingiustificate disparità di trattamento. Le stesse disposizioni, inoltre, autorizzerebbero assunzioni nominative, precluse dall'art. 51 Cost., assunzioni che, costituendo un ammortizzatore sociale che trascura completamente le necessità funzionali degli enti destinati ad accogliere il personale in questione, violerebbero altresì il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.
punto 2
La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte.
La Regione, infatti, sostiene che la normativa regionale impugnata è frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale, sindacabile, come tale, solo se arbitraria ed illogica. Essa osserva, inoltre, che la pretesa disparità di trattamento trova adeguata giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate e che, infine, l'assunzione a tempo indeterminato del personale in questione, è la logica conseguenza del fatto che gli enti destinatari del personale medesimo non hanno potuto per lungo tempo assumere personale.
punto 3
Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 45), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata anche pubblicata la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che dispone l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
punto 4
Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono l'art. 30, commi 2, 3 e 7 e l'art. 33 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono in grado di produrne in alcun modo dal momento che la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha disposto l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze