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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 304 del 1999

Decisione
decisa il 1999-07-07, depositata il 1999-07-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:304
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24786

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Trattamento pensionistico
  • Ricostruzione in base alle sentenze della corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
  • Modalità
  • Previsione della estinzione dei giudizi pendenti
  • Impossibilità per il giudice di valutare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio
  • Pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute
  • Esclusione
  • Inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato
  • Dedotta irragionevolezza, nonché violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
  • Ritenuta violazione del principio della precostituzione del giudice naturale
  • 'Ius superveniens'
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. Invero, la normativa denunciata è stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata; in particolare, il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresì, previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia. - Cfr., tra le molte, O. nn. 31/1999, 165/1999, 166/1999, 219/1999, 220/1999, 221/1999.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con 2 ordinanze emesse il 7 luglio e il 25 giugno 1997 dal Tribunale di Fermo nei procedimenti civili vertenti tra l'INPS e Capparuccia Angela Maria ed altri e Mecozzi Lea ed altri, iscritte ai nn. 61 e 90 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello, vertenti su domande di riconoscimento della ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il Tribunale di Fermo, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse il 25 giugno (r.o. n. 90 del 1998) ed il 7 luglio 1997 (r.o. n. 61 del 1998), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite tra le parti, nonché l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato; che, secondo il rimettente, la censurata norma - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., precludendo la possibilità di far verificare giudizialmente la sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del diritto azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'INPS al riconoscimento del diritto stesso; che, nei giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza delle sollevate questioni; e che si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle sollevate questioni.
punto 2
Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che la denunciata normativa è stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata; che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali; che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2); che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia; che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999); che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella

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