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Sez. 1, Sentenza n. 13963 del 10/11/2001 (Rv. 550158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omesso esame di documento - Vizio di motivazione - Censurabilità - Incidenza su punto decisivo della controversia - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'omesso esame di documenti - riconducibile, non già al vizio di omessa pronuncia, che costituisce un "error in procedendo", ma al vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia - ricorre soltanto nel caso di totale obliterazione di elementi deducibili dal documento, sempre che questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, in modo da condurre - secondo una valutazione ed un giudizio che la Corte di cassazione esprime sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza - ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)