Sez. 1, Sentenza n. 13963 del 10/11/2001 (Rv. 550158 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omesso esame di documento - Vizio di motivazione - Censurabilità - Incidenza su punto decisivo della controversia - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'omesso esame di documenti - riconducibile, non già al vizio di omessa pronuncia, che costituisce un "error in procedendo", ma al vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia - ricorre soltanto nel caso di totale obliterazione di elementi deducibili dal documento, sempre che questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, in modo da condurre - secondo una valutazione ed un giudizio che la Corte di cassazione esprime sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza - ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)