Sez. 1, Sentenza n. 3596 del 28/09/1987 Ud. (dep. 21/03/1988) Rv. 177921 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL COMMERCIO DI STUPEFACENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
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Il nucleo strutturale del delitto previsto dall'art. 75 legge 22 dicembre 1975 n. 685 (legge sugli stupefacenti) indispensabile, come per tutti i reati associativi, per integrare la condotta punibile, non si riduce ad un semplice accordo di volontà, ma richiede un quid pluris che con esso deve saldarsi e che consiste, nel momento della Costituzione dell'associazione, nella predisposizione dei mezzi concretamente finalizzati da parte di tutti alla commissione dei delitti di cui agli artt. 71 e 72 della stessa legge e, successivamente, da quel minimo di contributo effettivo e permanente che è richiesto dalla norma incriminatrice, ed apportato dal singolo per la realizzazione dello scopo comune, con la consapevolezza dei fini dell'associazione e della volontà di contribuire con la propria condotta al raggiungimento di essi.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)