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Sez. 3, Sentenza n. 921 del 30/03/1971 (Rv. 350831 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - IN SENSO PROPRIO - NELLE COMPARSE CONCLUSIONALI - NELLE MEMORIE DI REPLICA - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350831-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - IN SENSO PROPRIO - NELLE COMPARSE CONCLUSIONALI - NELLE MEMORIE DI REPLICA - PROPONIBILITA.*

L'eccezione in senso improprio, costituendo un mezzo di difesa diretto a provocare il rigetto della domanda (ad impugnandam actionem) e proponibile, senza la limitazione prevista dagli artt 183 e 184 cod proc civ, anche nelle comparse conclusionali o memorie di cui allo art 190 stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)