diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 13547 del 15/09/2003 (Rv. 566872 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Individuazione - Riferimento alla dipendenza aziendale - Nozione - Necessità di interpretazione conforme a Costituzione - Elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566872-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza" alla quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente - richiamata dal secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ. per l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato - deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa (nella specie, materiale ed apparecchiature della società custoditi in un locale che, pur non essendo soggetto al potere organizzatorio del datore di lavoro, costituiva un referente per i terzi ed era qualificato centro tecnico di smistamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)