Sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:
1° l'esecuzione delle leggi;
2° l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo;
3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita' e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalita' giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.1
2. Resta ferma la necessita' dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.
Art. 2
1. L'approvazione dei contratti stipulati dello Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, e' data con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.
Art. 3
1. Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:
1° quando il Governo sia a cio' delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;
2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessita' lo richiedano. Il giudizio sulla necessita' e sull'urgenza non e' soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.
2. Nei casi indicati nell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, riguardante l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Assemblee legislative non oltre il termine di 60 giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Della presentazione viene data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge e' considerato di urgenza.
5. In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.
6. Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne da' notizia nella Gazzetta Ufficiale, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.
7. Se il decreto e' convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.
8. Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.
Art. 4
1. Per i decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.