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Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002 (Rv. 558397 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Modalità del fatto, condotta dei soggetti, colpa, rapporto di causalità - Accertamenti di merito - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558397-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno (il verificarsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti ed l'evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico e giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)