Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 03/11/1984 (Rv. 437254 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE - CONDIZIONI - GARAGE PUBBLICO - FURTO DELL'AUTOVETTURA DEPOSITATA - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO - PERSISTENZA - LIMITI.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE - CONDIZIONI - GARAGE PUBBLICO - FURTO DELL'AUTOVETTURA DEPOSITATA - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO - PERSISTENZA - LIMITI.*
Il depositario (di veicoli in autorimessa) è tenuto ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa affidatagli solo in presenza di un fatto fortuito, nel quale non rientra il furto che non sia accompagnato da violenza o da minaccia alle persone. (V 3288/82, mass n 421250; (V 315/75, mass n 373551).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)