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Regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio relativa al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone e entità a lui associate,1

vista la proposta della Commissione,

Il 10 febbraio 2004, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1521 (2003) che stabiliva misure rivedute nei confronti della Liberia per tener conto dell'evoluzione della situazione in questo paese e, in particolare, della partenza dell'ex Presidente Charles Taylor, e a seguito dell'adozione della posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Liberia2, il Consiglio ha adottato il regolamento 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia3.

La risoluzione 1532 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 marzo 2004 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor e da Charles Taylor Jr. da altre persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dai suoi ex alti funzionari e da altri suoi stretti alleati e soci designati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003).

Le azioni e le politiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e di altre persone, in particolare il saccheggio delle risorse liberiane e il loro trasferimento al di fuori del paese e l'occultamento di fondi e di beni liberiani, hanno minato la transizione della Liberia verso la democrazia e lo sviluppo ordinato delle sue istituzioni e risorse politiche, amministrative ed economiche.

In considerazione dell'impatto negativo sulla Liberia del trasferimento all'estero di beni e fondi oggetto di appropriazione indebita e dell'uso di questi ultimi da parte di Charles Taylor e soci per minare la pace e la stabilità in Liberia e nella regione, è necessario procedere al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano e dei suoi soci.

La posizione comune 2004/487/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dei suoi ex alti funzionari e di altri stretti alleati o soci.

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, per quanto riguarda il territorio della Comunità, onde evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si devono intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

La posizione comune prevede altresì che alcune esenzioni alla disposizione relativa al congelamento possano essere concesse a fini umanitari o per rispettare vincoli o decisioni anteriori alla data della risoluzione 1532 (2004).

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che valuterà l'eventualità di mettere a disposizione del governo liberiano i fondi e le risorse economiche congelati in virtù della risoluzione 1532(2004), e le relative modalità con cui ciò sia fattibile, una volta che il governo avrà instaurato un meccanismo trasparente di contabilità e di revisione dei conti per assicurare un uso responsabile delle entrate pubbliche a diretto beneficio della popolazione liberiana.

Per garantire l'efficacia delle misure previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. 1) per «comitato delle sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003);

  2. 2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

    1. a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    2. b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

    3. c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

    4. d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

    5. e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

    6. f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

    7. g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

    8. h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

  3. 3) per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

  4. 4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

  5. 5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Art. 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente, dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor, da Charles Taylor Jr. e dalle seguenti persone e entità, designate dal comitato delle sanzioni ed elencate nell'allegato I:

  1. a) altre persone legate all'ex Presidente liberiano Charles Taylor da stretti vincoli di parentela;

  2. b) alti funzionari dell'ex regime di Taylor e altri stretti alleati e soci;

  3. c) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui sopra;

  4. d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per conto o sotto la direzione delle persone di cui sopra.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

  1. a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

purché abbiano notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e detto comitato non abbia comunicato loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e questo l'abbia approvata.

Art. 4

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, se sussistono le seguenti condizioni:

  1. a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 12 marzo 2004 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

  3. c) il vincolo o la decisione non avvantaggia una persona, un'entità o un organismo designati dal comitato delle sanzioni e menzionati nell'allegato I del presente regolamento;

  4. d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

  5. e) la competente autorità ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Art. 5

La pertinente autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6

L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

  2. b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 7

L'articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona o entità elencata, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa tempestivamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Art. 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

  1. a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

  2. b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Art. 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Art. 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate da organi giurisdizionali nazionali.

Art. 11

La Commissione è autorizzata a:

  1. a) modificare l'allegato I sulla base di decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni; e

  2. b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Art. 12

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento come pure ogni successiva modifica.

Art. 13

Il presente regolamento si applica:

  1. a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

  2. b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

  3. c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;

  4. d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

  5. e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004. Per il Consiglio Il Presidente M. McDowell