diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1 del 03/01/2019 (Rv. 652349 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. – Impugnazione autonoma – Termine previsto dall’art. 348 ter c.p.c. – Applicabilità – Decorrenza dal rilascio di copia autentica del provvedimento – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652349-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è applicabile pure all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e può decorrere anche dal rilascio, da parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l'estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di cancelleria, poiché è assistita dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un'ipotesi in cui tale conoscenza è ottenuta in via formale all'esito di una attività istituzionale regolata dalla legge, che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché l'annotazione della relativa data di rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)