Sez. L, Sentenza n. 2759 del 18/03/1987 (Rv. 451870 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO IN PENDENZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO IN PENDENZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESTREMI.*
La stabilità del rapporto di lavoro, idonea a consentire il decorso della prescrizione dei crediti del lavoratore anche in pendenza del rapporto stesso, è configurabile, anche in relazione ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel caso di rapporto di lavoro sottoposto (come quello fra l'e.N.E.L. ed i dipendenti) ad una disciplina tale, sul piano sostanziale, da subordinare la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, da affidare al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. (V 4916/81, mass n 415661).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)