Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 82 del 1982
Massime (2)
Massima n. 9787
- - Edilizia e urbanistica
- Vincoli urbanistici
- Imposizione dei vincoli (a contenuto espropriativo) con termini di durata massima ma senza prevedere la corresponsione dell'indennità
- Sostanziale riproduzione della normativa dichiarata illegittima con sentenza n. 55 del 1968
- Preteso contrasto con artt. 3, 42 comma terzo e 136 Cost.
- Inesatta interpretazione della richiamata sentenza (che impone alternativamente la fissazione di una durata massima del vincolo ovvero in mancanza di termini) la corresponsione di indennità
- Infondatezza della questione.
Leggi la massima
Ad avviso del giudice a quo, con la sentenza n. 55 del 1968, la Corte ha affermato che il legislatore è tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia a stabilire che, in ogni caso, è previamente dovuto un indennizzo al proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha invece chiaramente posto un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si è limitato - nelle fattispecie in esame - a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 736, proposta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 136 Cost., assumendo che la legge 1187 del 1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la validità dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella n. 756 del 1973, con cui è stato fissato provvisoriamente un altro termine di due anni, sarebbero illegittime perché non hanno stabilito che in ogni caso è dovuto al proprietario del bene un previo indennizzo. - v. Sent. n. 55/1968
Norme impugnate
- art. 1 legge 19 novembre 1968, n. 1187
- art. 5 legge 19 novembre 1968, n. 1187
- art. 2 legge 19 novembre 1968, n. 1187
- art. 1 legge 30 novembre 1973, n. 756
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
- art. 136 Cost.
- art. 3 Cost.
Massima n. 9788
- - Edilizia e urbanistica
- Vincoli urbanistici
- Regione sicilia
- Durata superiore (decennale) dei vincoli a quella prevista dalla legislazione dello stato
- Preteso contrasto con art. 3 Cost.
- Esclusione
- Legittimo esercizio della competenza normativa esclusiva (razionalmente adeguata alle particolari condizioni locali determinate dagli eventi sismici del 1966 e 1968)
- Infodatezza della questione.
Leggi la massima
La potestà legislativa delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessità di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e quindi ben può una legge regionale dettare una disciplina diversa da quella nazionale con i limiti, fissati dall'art. 117 Cost., ovvero dagli Statuti speciali spettando alle Regioni Sicilia potestà normativa esclusiva in materia urbanistica (ai sensi dell'art. 14 lett. f) dello Statuto), la fissazione in via autonoma del termine di durata dei vincoli trovano la sua ragion di essere nell'esercizio di tale potestà, censurabile soltanto sul piano della arbitrarietà, esclusa dalle particolari condizioni della Regione colpita dagli eventi tellurici del 1966 e del 1968, tenute presenti nel disciplinare la materia, come risulta dal contesto dell'art. 1 e dagli stessi lavori preparatori della legge. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia 5 novembre 1973 n. 38 (vincoli di inedificabilità), proposta assumendo che tale legge avendo sostituito il termine massimo per la validità dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, di cui alla legge n. 1187 del 1968 e n. 736 del 1973, con un diverso termine più ampio (dieci anni) avrebbe così creato una ingiustificata disparità di trattamento fra i proprietari dei beni situati in Sicilia e quelli del restante territorio nazionale, onde la violazione degli artt. 3 Cost. e 14 Statuto Regione Siciliana.
Norme impugnate
- legge regionale Sicilia 5 novembre 1973, n. 38
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973, n. 756 e dell'art. 1 della legge della Regione Sicilia 5 novembre 1973, n. 38 (vincoli di inedificabilità) promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Daino Benedetto e Giuseppe e il Comune di Palermo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Con citazione del 2 agosto 1973, Daino Benedetto e Giuseppe esponevano che il piano regolatore generale di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 28 giugno 1962, aveva vincolato a verde pubblico un'area di loro proprietà, e, assumendo l'illegittimità del vincolo per irretroattività ed incostituzionalità della legge 19 novembre 1968 n. 1187, che aveva attribuito alla pubblica amministrazione il potere di imporre vincoli urbanistici temporanei senza indennizzo, convenivano davanti al Tribunale di Palermo il Comune per sentir dichiarare il loro diritto alla libera edificabilità sull'area suddetta.
Costituitosi il convenuto, gli attori affermavano l'illegittimità costituzionale anche della legge 30 novembre 1973 n. 756, che aveva fissato altro termine per la efficacia dei vincoli, nonché della legge regionale 5 novembre 1973 n. 38 (art. 1), che aveva portato a dieci anni il termine predetto.
Il Tribunale, con ordinanza del 16 maggio 1975, riteneva non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 1, 2, 5 l. n. 1187 del 1968, 1 l. n. 756 del 1973, 1 l. reg. sic. n. 38 del 1973, per contrasto con gli artt. 3, 42, terzo comma, 136 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1; b) della l. reg. sic. cit. per contrasto con gli artt. 3 Cost. e 44 Statuto della Regione Sicilia.
Esso prospetta anzitutto un contrasto tra le norme sopra citate e l'art. 42, terzo comma, Cost.: l'esclusione di ogni indennizzo per i vincoli con contenuto sostanzialmente espropriativo e la fissazione di termini continuamente prorogati avrebbero infatti riprodotto la situazione normativa già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 29 maggio 1968 n. 55.
Infine, il Tribunale ritiene che la previsione del termine di efficacia di dieci anni, contenuta nella legge regionale siciliana n. 38 del 1973, deroghi al termine valido sul territorio nazionale, senza razionale giustificazione e perciò in contrasto con gli artt. 3 Cost. e 14 dello Statuto regionale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella G.U. n. 242 del 10 settembre 1975.
Sono intervenute la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Sicilia, rilevando entrambe che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 1968, dichiarò illegittimi gli artt. 7 e 40 della legge n. 1150 del 1942 nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per l'imposizione dei vincoli urbanistici operanti "a tempo indeterminato". Non può parlarsi, perciò, di contrasto con i principi affermati in detta sentenza, con riguardo a leggi che, appunto, determinano l'efficacia temporale dei vincoli.
La Regione Sicilia aggiunge che il più lungo termine stabilito nella legge regionale n. 38 del 1973 non sostanzia alcuna irragionevole disparità di trattamento, essendo stato esso disposto in riferimento a particolari condizioni determinatesi nel territorio dell'isola, tra cui i terremoti del 1966 e del 1968.
:
punto 1
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 756, in relazione agli artt. 42, 3 comma, 3, nonché 136 della Costituzione; ha inoltre impugnato la legge regionale siciliana 5 novembre 1973 n. 38 con riferimento agli artt. 3 Cost. e 14 Statuto della Regione.
Precisamente ritiene il giudice a quo che la citata l. n. 1187 del 1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la validità dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella n. 756 del 1973, con cui è stato fissato provvisoriamente un altro termine di due anni, sarebbero illegittime perché non hanno stabilito che in ogni caso è dovuto al proprietario del bene un previo indennizzo.
La l. reg. n. 38 del 1973 sarebbe invece illegittima perché avrebbe sostituito il termine suddetto con un diverso termine più ampio (dieci anni), creando così una disparità di trattamento fra i proprietari dei beni situati in Sicilia e quelli del restante territorio nazionale.
punto 2
Osserva la Corte che le due questioni, le quali si riferiscono a un vincolo urbanistico preordinato a un successivo trasferimento (destinazione a verde pubblico), non sono fondate.
La prima è frutto di un equivoco perché il giudice a quo espressamente e ripetutamente afferma di volersi attenere alla statuizione contenuta nella sentenza n. 55 del 1968 di questa Corte ed appunto, invocando tale statuizione, ritiene che il legislatore era tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia a stabilire che in ogni caso era previamente dovuto un indennizzo al proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha chiaramente posto un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si è limitato a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata.
Il giudice a quo, a sostegno del suo dubbio, non adduce altre argomentazioni al di là del richiamo alla suindicata decisione di questa Corte e quindi può senz'altro concludersi per l'infondatezza della prospettata questione.
punto 3
Con l'impugnativa della legge regionale n. 38 del 1973, l'ordinanza di rimessione non contesta alla Regione siciliana la potestà (legislativa e amministrativa) esclusiva in materia urbanistica, potestà espressamente prevista dall'art. 14 dello Statuto, approvato con r.d.l.vo 15 maggio 1946 n. 455 convertito in legge costituzionale con l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2. Deduce invece che il maggior termine fissato da detta legge (dieci anni) rispetto a quello valido sul restante territorio nazionale (cinque anni) creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.
Ora, sotto un aspetto generale, è evidente che la potestà legislativa delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessità di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e quindi ben può una legge regionale dettare una disciplina diversa da quella nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati dall'art. 117 Cost. ovvero dagli Statuti speciali, limiti che qui non sono in discussione.
Il controllo di costituzionalità, quando tali limiti risultino osservati, può avvenire soltanto sotto il profilo dell'arbitrarietà o irrazionalità - in base all'art. 3 Cost. - ma, da questo angolo visuale, la legge censurata resiste pienamente all'impugnativa. Invero è precisato nello stesso art. 1 della legge, e risulta anche dai lavori preparatori, che essa fu dettata dalle particolari condizioni della Sicilia cagionate principalmente dalle gravissime scosse telluriche del 1966 e del 1968, che investirono una larga parte del suo territorio e che ebbero sensibili ripercussioni sulle varie attività produttive e sull'economia in genere dell'isola. Infatti, nel suindicato art. 1, è detto testualmente: "In relazione alle particolari condizioni determinatesi nella Regione siciliana di seguito all'emanazione delle leggi regionali 3 febbraio 1968 n. 1 e 31 marzo 1973 (recte: 1972) n. 19"; e queste leggi sono state appunto emanate per la ripresa civile ed economica dei territori colpiti dai suddetti terremoti.
Conseguentemente anche la seconda questione deve ritenersi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, dell'art. 1 l. 30 novembre 1973 n. 756 nonché della legge della Regione siciliana 5 novembre 1973 n. 38, sollevate dal Tribunale di Palermo con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, e 136 Cost. nonché all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze