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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 248 del 1975

Decisione
decisa il 1975-12-10, depositata il 1975-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:248
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8126

  • Sanità e assistenza sociale
  • Spese di spedalità per il ricovero degli indigenti
  • Legge 3 dicembre 1951, n. 1580, art. 1
  • Non viola gli artt. 3, 32 e 38 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali" sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 7 maggio 1975, poiché non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni, è manifestamente infondata.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 3 dicembre 1951, n. 1580

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan Giuseppe e il Comune di Martellago, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975. Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan Giuseppe e il Comune di Martellago, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali"; che nessuno si è costituito in giudizio.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 7 maggio 1975, n. 112, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali" sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Mestre con l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 7 maggio 1975. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975. LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze