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Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011 (Rv. 620101 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Funzione - Patologie comportanti una consistente limitazione delle facoltà cognitive - Necessità di giornaliera assistenza - Inclusione.
Stato
decisa il 2011-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620101-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. Ne deriva che il diritto al beneficio va riconosciuto in relazione a tutte le malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una consistente limitazione delle facoltà cognitive e, quindi, richiedono una giornaliera assistenza al fine di evitargli pericoli per sé e per gli altri.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)