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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 218 del 1996

Decisione
decisa il 1996-06-14, depositata il 1996-06-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:218
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22541

  • Processo civile
  • Procedure per emissione di decreto ingiuntivo
  • Incompetenza per territorio del giudice adito
  • Non rilevabilità d' ufficio, ma solo su eccezione della controparte in sede di opposizione al decreto
  • Pretesa lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi prospettati dal giudice rimettente, a proposito della possibilità per i creditori istanti di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere più difficoltosa l' opposizione al debitore, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio all' interno della stessa disciplina processuale, potendo essere valutati dal giudice dell' opposizione ai fini della liquidazione delle spese e della eventuale responsabilità ex art. 96, cod. proc. civ.. Inoltre, il parametro dell' art. 25, Cost., non risulta pertinente, secondo i principi già chiariti dalla Corte, che ne escludono l' attinenza riguardo alla ripartizione della competenza territoriale dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso. - Cfr. S. nn. 251/1986, 269/1992; O. n. 434/1993. red.: A. M. Marini

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1995 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra Commercio Dolciario CEDIAL s.r.l. e Sarnataro Andrea, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995. Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Renato Granata.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 1 agosto 1995, il giudice di pace di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di opposizione al decreto); che, secondo il giudice a quo siffatta disciplina si porrebbe in contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all'art. 25 della Costituzione, avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di modesta entità economica, hanno la possibilità di adire arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa; che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi, che prospetta l'autorità remittente, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano per altro sanzione e rimedio all'interno della stessa disciplina processuale, potendo le "difficoltà", in tesi, così artatamente create dal creditore al debitore ingiunto, essere valutate dal giudice dell'opposizione (innanzi al quale va eccepita l'incompetenza) ai fini della liquidazione delle spese, da porsi a carico dell'istante e, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli effetti di una sua eventuale responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.; che, comunque, il parametro dell'art. 25 della Costituzione, invocato dal giudice a quo non è pertinente alla fattispecie normativa posta in discussione, avendo questa Corte già più volte chiarito che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso (cfr. sentenze nn. 251 del 1986 e 269 del 1992; ordinanza n. 434 del 1993); che pertanto la questione, come prospettata, è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 1 agosto 1995. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996. Il Presidente: Mengoni Il redattore: Granata Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996. Il cancelliere: Fruscella

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