Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 7 maggio 1986, causa 191/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
7 maggio 1986
Nella causa 191/84,
1) Jean Pierre Barcella,
2) Winfried Blasius,
3) Denis Carrara,
4) Rogers Delgado,
5) Marc Dickes,
6) Joël Fichant,
7) Michel Kubiak,
8) Antonio Mandarino,
9) Giovanni Milloch,
10) Claudio Pezzan,
11) Luciano Proietti,
12) Franco Rossi,
13) Marino Turco,
14) Albert Zbogar,
15) Ioanis Klapanaris,
16) Christos Tartoras,
17) Athanas Tzikas,
18) Gérard Ziskos,
19) Claudio Bartoletti,
20) Roger Belle,
21) Antonio Ferri,
22) Bruno Franz,
23) Jan Laureys,
24) Gérard Reis,
25) Robert Schemberger,
26) Robert Schiertz,
27) Johnny Schintgen,
28) Alain Zastawnik,
dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik Van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni negative espresse in merito alle domande di reinquadramento dei ricorrenti e delle decisioni di rigetto tacitamente opposte ai loro reclami,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, O. Due e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 1986,
ha pronunziato la presente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 18 luglio 1984, il sig. Franco Rossi ed altri 27 dipendenti della Commissione delle Comunità europee, inquadrati nei gradi D4, D3 e DI, hanno proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni 21 novembre 1983, 15 dicembre 1983 e 11 gennaio 1984 con le quali la Commissione rifiutava di reinquadrarli nella categoria C.
punto 2
Nella replica, i ricorrenti hanno chiesto che la Corte voglia « dichiarare il loro diritto di rifiutarsi, senza che nei loro confronti possa essere adottata una sanzione disciplinare, di svolgere mansioni non corrispondenti al loro grado ».
punto 3
La Commissione si oppone a questa modifica dell'oggetto della domanda, non risultante dall'atto introduttivo e non presa in considerazione durante la fase precontenziosa.
punto 4
È perciò opportuno delimitare anzitutto l'oggetto della controversia.
punto 5
In proposito si deve ritenere che la domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l'oggetto iniziale del ricorso e dev'essere considerata come una domanda nuova. Ora, dal combinato disposto dell'art. 38, § 1, del regolamento di procedura e dell'art. 42, § 2, dello stesso regolamento e dell'art. 19, 1o comma, dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta che l'oggetto del ricorso dev'essere determinato nell'atto introduttivo e che in corso di causa non possono più essere proposte domande nuove.
punto 6
La domanda formulata nella replica deve quindi essere considerata irricevibile; la controversia riguarda perciò soltanto la domanda di annullamento del rifiuto di reinquadramento dei ricorrenti.
punto 7
Ad eccezione del sig. Blasius, assunto come dipendente di ruolo nel grado DI il 1o gennaio 1962, tutti i ricorrenti sono stati assunti inizialmente in qualità di agenti locali o di agenti temporanei fra il 1974 ed il 1981. Dopo aver superato un concorso, essi venivano nominati, fra il 1981 e il 1983, gli ultimi in data 1o aprile 1983, dipendenti in prova nei gradi D4 o D3. Essi venivano nominati in ruolo, con inquadramento in questi gradi, durante gli anni 1982 e 1983, gli ultimi in data 1o ottobre 1983. Dal fascicolo risulta che la natura delle mansioni affidate ai ricorrenti non ha subito modifiche sostanziali dall'entrata in servizio degli interessati come agenti locali o agenti temporanei.
punto 8
I ricorrenti sostengono che le mansioni da essi svolte non rientrano nella categoria D — nella quale sono inquadrati i dipendenti incaricati di lavori elementari o di normale andamento —, bensì nella categoria C — nella quale sono inquadrati i dipendenti incaricati dell'esecuzione di lavori di carattere tecnico che necessitano di una formazione e di una qualificazione professionali sanzionate, di massima, da un certificato di idoneità professionale o acquisite a seguito di pratica del mestiere —, in conformità alla « tabella delle descrizioni degli impieghi tipo previsti nell'art. 5 dello statuto », pubblicata nel n. 373 delle Informazioni amministrative della Commissione, in data 9 luglio 1982. Conseguentemente, con domande presentate ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto in data 15 settembre, 22 novembre e 13 dicembre 1983, essi hanno chiesto alla Commissione di procedere, per quanto li riguarda, al reinquadramento del posto da essi occupato, precisando che l'atto di nomina con il quale essi sono inquadrati nella categoria D è in contrasto con la tabella delle descrizioni degli impieghi tipo.
punto 9
Avendo la Commissione, con espresse decisioni di rigetto in data 21 novembre 1983, 15 dicembre 1983 e 11 gennaio 1984, respinto le dette domande, gli interessati proponevano, in data 19 dicembre 1983 e 18 gennaio 1984, reclami amministrativi nei quali ribadivano anche la richiesta di reinquadramento nella categoria C. Poiché la Commissione non reagiva a detti reclami, il 18 luglio 1984 essi proponevano il ricorso ora in esame.
punto 10
La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso per superamento dei termini, sostenendo che l'atto recante pregiudizio è la decisione iniziale con la quale gli interessati venivano nominati in ruolo. Le domande di reinquadramento presentate alla Commissione dovrebbero essere considerate come reclami contro dette nomine. Ora, tali reclami non sarebbero stati presentati entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla nomina. La pubblicazione, nelle Informazioni amministrative n. 373, del 9 luglio 1982, della tabella delle descrizioni degli impieghi tipo previsti nell'art. 5 dello statuto non costituirebbe un fatto nuovo che possa giustificare la proroga del termine. I ricorrenti sono stati nominati, secondo la Commissione, nello stesso grado nel quale essi erano inquadrati in precedenza e le loro mansioni sono rimaste esattamente le stesse.
punto 11
Nella sentenza 18 giugno 1981 (causa 173/80, Blasig, Racc. pag. 1649) la Corte ha ritenuto, nell'ipotesi di una domanda di reinquadramento, che l'atto recante pregiudizio è la decisione con la quale l'interessato viene nominato in prova. E infatti questa decisione che determina le mansioni cui il dipendente è destinato e che stabilisce definitivamente il corrispondente inquadramento. La decisione di nomina in ruolo ha, sotto questo profilo, carattere puramente confermativo.
punto 12
Il dipendente può rimettere in discussione l'inquadramento stabilito al momento della sua assunzione iniziale soltanto alle condizioni e nei termini previsti dallo statuto (cfr. sentenza 1o dicembre 1983, causa 198/82, Blomefield, Race. pag. 3981). I termini di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche (cfr. sentenze 20 marzo 1984, cause riunite 75 e 117/82, Razzouk e Beydoun, Racc. pag. 1509, e 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis, Racc. pag. 3133). Il dipendente non può ottenere in pratica una proroga dei termini presentando all'autorità che ha il potere di nomina, invece di un reclamo contro la decisione recante pregiudizio, una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto. Le « domande di reinquadramento » dei ricorrenti devono perciò essere considerate come reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, i quali avrebbero dovuto essere proposti entro il termine di 3 mesi a decorrere dall'atto che reca pregiudizio.
punto 13
Dopo la scadenza dei termini d'impugnazione dell'atto recante pregiudizio, una domanda fondata sull'art. 90, n. 1, dello statuto è ammissibile soltanto qualora sia sopravvenuto un fatto nuovo tale da giustificare un riesame della situazione. Ora, la pubblicazione, nelle Informazioni amministrative n. 373, del 9 luglio 1982, della tabella in cui sono descritti gli impieghi tipo non costituisce un fatto nuovo. Questa tabella non apporta alcuna modifica alla descrizione degli impieghi dei ricorrenti poiché si limita a ripetere quanto disposto nella tabella precedentemente pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 272, del 4 settembre 1973, che viene semplicemente aggiornata tenendo conto delle modifiche intervenute per le categorie A e Β e per taluni impieghi della categoria C compresi nel settore dell'informatica. In ogni caso, d'altronde, come la Corte ha affermato nella sentenza 18 giugno 1981 (loc. cit.), la descrizione degli impieghi tipo non attribuisce al personale il diritto di esigere, dopo la nomina in un grado determinato, un grado superiore al di fuori dei normali procedimenti di promozione.
punto 14
Poiché, per i ricorrenti, l'ultima nomina in ruolo risale al 1o aprile 1983 e la prima, per il ricorrente Blasius, addirittura al 1o gennaio 1962, si deve ritenere che il termine di 3 mesi previsto per il reclamo dall'art. 90, n. 2, dello statuto era scaduto alle date del 15 settembre, 22 novembre e 13 dicembre 1983, nelle quali venivano presentate domande di reinquadramento.
punto 15
A norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, il ricorso alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se l'autorità che ha il potere di nomina abbia espressamente ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, nel termine ivi previsto. Poiché, nella fattispecie, i reclami sono stati presentati dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 90, n. 2, dello statuto, il ricorso proposto dai ricorrenti deve essere dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, secondo l'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Bahlmann
Due
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 maggio 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
K. Bahlmann