Sez. L - , Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023 (Rv. 668789 - 02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Verbale di accertamento ispettivo - Mancata indicazione delle fonti di prova degli illeciti - Rilevanza - Condizione - Impedimento ad una adeguata tutela difensiva - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che aveva escluso essersi verificata, nel caso, alcuna lesione del diritto di difesa, avendo il trasgressore proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione senza evidenziare, in concreto, il pregiudizio al medesimo derivato dalla mancata indicazione delle fonti di prova).
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)