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Sez. 5, Sentenza n. 590 del 16/01/2004 (Rv. 569462 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso contro sentenza del giudice di pace - Proposizione dinanzi al Tribunale - Successiva <riassunzione> davanti alla Corte di cassazione - Convertibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569462-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace dichiarativa della propria competenza in materia di contributi consortili proposto dinanzi al Tribunale, e poi espressamente riassunto davanti alla Cassazione, non potendo trovare applicazione il principio di conservazione dettato dall'art. 159 secondo comma cod. proc. civ.. Tale norma opera, infatti, allorché l'atto non solo abbia i requisiti di forma e di sostanza dell'atto in cui viene convertito ma sia stato proposto dinanzi al giudice competente per il grado di giudizio, dovendosi comunque escludere la conversione dell'atto se, dall'esame del contenuto del mezzo utilizzato, risulti inequivocabilmente la volontà della parte di utilizzare soltanto un mezzo diverso, ancorché inammissibile. La proposizione dell'atto innanzi a un giudice di secondo grado anziché innanzi al giudice della legittimità esclude - d'altronde - che sia prospettabile una questione di competenza con il ricorso ai principi della "traslatio iudicii", sanciti dall'art. 50 cod. proc. civ., secondo i quali la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, atteso che la competenza attiene alla articolazione della giurisdizione tra i giudici competenti nello stesso grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)