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Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-03)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca del beneficio - In caso di appello principale o incidentale respinto - Disciplina - Individuazione - Art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 - Presupposti.
Stato
decisa il 2026-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677465-03

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio, in caso di rigetto dell'appello principale o incidentale, trova la propria disciplina nell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 e presuppone la ricorrenza delle condizioni ivi previste, comportanti la valutazione della sussistenza del dolo o della colpa grave del soggetto ammesso al beneficio, la quale, con riferimento all'appellante incidentale, va compiuta tenendo conto non solo dell'impugnazione incidentale, ma dell'intera difesa svolta.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)