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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 95 del 1982

Decisione
decisa il 1982-05-07, depositata il 1982-05-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:95
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14541

  • Locazione di immobili urbani
  • Uso abitativo
  • Sospensione delle procedure di sfratto
  • Esclusione dalla sospensione dell'esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta fino al 31 dicembre 1981, dei titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione giudiziale
  • Asserito contrasto con il principio di uguaglianza
  • Ius superveniens
  • Necessità di coordinamento (temporale ed oggettivo) con la normativa sopravvenuta
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4), nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione giudiziale. Nelle more è infatti sopravvenuta la legge 6 agosto 1981, n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), il cui art. 2 quinquies, comma terzo, dispone che "nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio", risultando pertanto incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, in quanto subordina la sospensione delle procedure di sfratti promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 non fa menzione, la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare, così come spetta ad esso verificare se la incompatibilità tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorità della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 456/1981 (26 agosto 1981), il tutto in considerazione anche del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo 1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982". - O. n. 56/1982.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 12 marzo 1981, n. 58

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (Conversione in legge del decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1981 dal pretore di Napoli sul ricorso proposto da De Luca Irma contro Martellotta Angelo ed altra, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 1982. Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1
Ritenuto che: 1.-In forza di verbale di conciliazione giudiziale, redatto il 4 luglio 1979 avanti il Pretore di Napoli, sezione VII civile - Esecuzioni, Martellotta Angelo e Ferrucci Carmela Incoronata intimarono a De Luca Irma, con atto notificato il 13 marzo 1981, precetto di rilascio dell'appartamento sito in Napoli, vico Acitilia n. 120/D, piano 5, int. 16 bis, di vani due e mezzo. Avendo l'ufficiale giudiziario, a seguito di preavviso comunicato il 7 aprile 1981, provveduto il successivo 24 al primo accesso per l'esecuzione dello sfratto, rinviato al 1 giugno per difetto di assistenza di forza pubblica, la De Luca, con atto di opposizione depositato il 5 maggio 1981 nella cancelleria della Pretura di Napoli, chiese in via preliminare sospendersi lo sfratto e nel merito disporre che la esecuzione doveva essere sospesa a sensi dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58; che: 2. - Con ordinanza emessa il 20 maggio 1981 (notificata il successivo 22 e comunicata il 9 giugno, pubblicata nella G.U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 652 R.O. 1981), l'adito Pretore di Napoli, sezione VII civile, reietta la domanda di sospensione dell'esecuzione, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2 nella parte in cui, menzionando i "provvedimenti di rilascio", esclude dalla sospensione le procedure di sfratto in forza di verbali di conciliazione giudiziale, sul riflesso che la esclusione contrasterebbe con il principio di eguaglianza, alla stregua del quale non può, nelle zone terremotate, farsi distinzione tra tipi di titolo esecutivo; che: 3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
considerato che: 4. - Le ragioni, che, a seguito del sopravvenuto art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 6 agosto 1981, n. 456 ("Nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio") hanno indotto questa Corte a restituire, con ord. 56/1982, gli atti al Pretore di Casoria, che aveva sollevato la stessa questione di costituzionalità, impongono di adottare identico provvedimento anche in considerazione del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo 1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, a tenor del quale "Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982".

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli, Sezione VII civile - Esecuzioni, perché provveda a nuovo esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, tenendo conto dei sopravvenuti artt. 2 quinquies, comma terzo, della legge 6 agosto 1981, n. 456, e 10, ultimo comma, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 conv., con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRMCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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