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Sez. 1, Ordinanza n. 3329 del 10/02/2025 (Rv. 673959-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Adempimento del relativo obbligo - Disciplina delle obbligazioni alimentari - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673959-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.

Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)