Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 18/03/1988 (Rv. 458266 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONDUTTORE - OFFERTA DI CONDIZIONI UGUALI A QUELLA COMUNICATEGLI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONDUTTORE - OFFERTA DI CONDIZIONI UGUALI A QUELLA COMUNICATEGLI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, per il valido Esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978, l'accettazione del conduttore a norma del terzo comma della citata norma deve effettuarsi "offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli", con riguardo non solo al prezzo della vendita, ma al complesso delle clausole (anche non economiche) del contratto da stipulare. (nella specie, il proprietario locatore aveva comunicato al conduttore un preliminare di vendita di un immobile sottoposto a sequestro e contenente la condizione che l'atto pubblico definitivo sarebbe stato stipulato soltanto dopo la revoca del sequestro ed il conduttore aveva accettato di acquistare l'immobile al prezzo indicato ma libero da pesi ed oneri; i giudici del merito avevano ritenuto non validamente esercitato il diritto di prelazione e la S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha confermato tale pronuncia).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)