Sez. L - , Ordinanza n. 3182 del 04/02/2019 (Rv. 652878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 5, lett. h), della l. n. 448 del 1998 - Ambito applicativo delle agevolazioni - Condizioni - Giudizio di sufficiente gravità della violazione del d.lgs. n. 626 del 1994 - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di sgravi contributivi, l'art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 e nel precisarne l'ambito applicativo, richiede espressamente, alla lett. h), che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Ne consegue che l'ambito normativo coperto dal citato d.lgs. coincide con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, mentre non è necessario alcun giudizio di sufficiente gravità della violazione delle richiamate disposizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza dagli sgravi contributivi disposta dall'INPS per l'omessa comunicazione all'Ispettorato del lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di incombente diretto a rendere effettiva la tutela della incolumità della salute sui posti di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)