Sez. 4, Sentenza n. 12801 del 07/02/2007 Ud. (dep. 29/03/2007) Rv. 236280 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Archiviazione per mancanza di querela - Successiva presentazione della querela o successiva procedibilità di ufficio - Decreto di riapertura delle indagini - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di lesioni personali derivanti da infortunio sul lavoro.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
Il decreto di riapertura delle indagini non è necessario, giusto quanto previsto dall'articolo 345, comma primo, cod. proc. pen., per il caso di archiviazione per mancanza di querela quando la querela sia successivamente presentata. Tale decreto non è parimenti necessario, sempre nel caso di archiviazione per mancanza di querela, allorquando successivamente si accerti che la querela non è più necessaria, essendo il reato divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore, la cui sopravvenienza, del resto, deve indurre anche a dubitare che ci si trovi al cospetto del medesimo fatto oggetto dell'originaria (e archiviata) notizia criminis, non fosse altro perché l'evento aggravatore determina un diverso regime di procedibilità. (Nella specie, si è ritenuto non necessario il decreto di riapertura delle indagini in una vicenda relativa al reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro, originariamente fatto oggetto di archiviazione per mancanza di querela, che successivamente era divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore della malattia, tale da avere consentito di ipotizzare il reato di lesioni gravissime, procedibile d'ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)