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Sez. 3, Sentenza n. 24851 del 21/11/2014 (Rv. 633374 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Lesione di un diritto di credito da parte di un terzo - Credito per canoni di locazione - Preclusione o menomazione del godimento della cosa locata - Risarcibilità - Necessità di adeguare la quantificazione al reale danno subito - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633374-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità civile, costituisce "lesione del credito" ogni evento che consista materialmente nella sottrazione del bene (per distruzione, danneggiamento, etc.) dedotto in obbligazione, sicché, ove esso investa beni immobili oggetto di locazione, il locatore ha diritto a conseguire un risarcimento commisurato all'incidenza negativa esercitata da tale evento sul suo diritto a riscuotere il canone locatizio. (Nella specie, era stato accertato che l'allagamento di locali commerciali oggetto di distinte locazioni, attribuibile alla condotta colposa del condominio, aveva determinato, in un caso, una riduzione percentuale del canone, in ragione della minore fruibilità dell'immobile locato, e, nell'altro, il recesso del conduttore, sicché il risarcimento dovuto al locatore è stato commisurato, rispettivamente, alla parte di canone non più corrisposta dal conduttore e ai canoni non percepiti dal locatore successivamente al rilascio dell'immobile e fino alla data di decorrenza di un successivo contratto di locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)