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Sez. 2, Sentenza n. 661 del 18/03/1969 Ud. (dep. 31/05/1969) Rv. 111648 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - CONDIZIONE ECONOMICA DELLA PERSONA OFFESA - ELEMENTO SUSSIDIARIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111648-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - CONDIZIONE ECONOMICA DELLA PERSONA OFFESA - ELEMENTO SUSSIDIARIO DI VALUTAZIONE.*

Ai fini dell'aggravante di cui all'art.61 n.7 cod.pen., il criterio della capacita economica della persona offesa ha carattere del tutto sussidiario nella valutazione dell'entita del danno patrimoniale cagionato dal reato e percio puo trovare applicazione, come elemento ulteriore di apprezzamento idoneo ad integrare quelli in precedenza utilizzati, ma non puo essere fatto valere per neutralizzare il giudizio di valore gia formulato sulla base di dati che provano sufficientemente la obiettiva rilevante gravita del danno stesso. (Conf.110464, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)