Sez. 3 - , Ordinanza n. 19362 del 03/08/2017 (Rv. 645382 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere doganale - Tributi doganali - Pagamento - Differimento a seguito di stipulazione di polizza fideiussoria - Società di assicurazione escussa per il pagamento dei tributi - Surrogazione e regresso nei confronti del proprietario importatore - Ammissibilità - Interessi sulle somme pagate nella misura di cui all'art. 86 del d.P.R. n.43 del 1973 - Spettanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
La società di assicurazioni che ha stipulato con lo spedizioniere doganale una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente ai tributi dovuti all'amministrazione finanziaria, qualora per questo titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria stessa, ha diritto di surrogazione e regresso (in base agli artt. 1949-1951 c.c.), nei confronti del proprietario importatore, in tutti i diritti e le azioni spettanti all'amministrazione; il fideiussore ha, pertanto, anche diritto alla corresponsione degli interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento, nella misura fissata dall'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1973.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, Legge 23/01/1973 num. 43 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)