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Sez. L, Sentenza n. 926 del 01/04/1974 (Rv. 368830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi economici post-corporativi non hanno valore di legge, bensi sono delle pattuizioni contrattuali che vanno interpretate ai sensi degli artt 1362 e segg cod civ: soltanto la violazione delle norme di ermeneutica, e non quelle delle clausole contrattuali, concreta un vizio deducibile in Sede di legittimita. (Conf 1307'73, mass n 363918).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)