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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 433 del 1988

Decisione
decisa il 1988-03-24, depositata il 1988-04-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:433
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13746

  • Sanità pubblica
  • Unità sanitarie locali
  • Personale dipendente
  • Sanzioni disciplinari
  • Destituzione di diritto
  • Applicabilità
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 57.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in quanto già definita nel senso dell'inammissibilità con precedenti decisioni, dalle quali non si ravvisa l'opportunità di discostarsi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede per il personale delle unità sanitarie locali, l'applicabilità della sanzione della destituzione di diritto. - cfr. S.n. 270/1986; O.nn. 187, 248/1987.

Norme impugnate

  • art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Pansonato Bartolo contro l'U.S.L. 11, "Pordenonese", è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, prevedendo la destituzione di diritto, determina una ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, nonché irragionevole equiparazione tra personale pubblico salariato e quello impiegatizio, ovvero tra condanne penali con beneficio di legge e quelle per delitti più gravi, senza possibilità per l'ente pubblico di valutare discrezionalmente la gravità e le modalità del commesso reato, in riferimento all'art. 3 Cost;
punto 2
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha già dichiarato inammissibile (e con le successive ordinanze nn. 187, 248 del 1987 manifestamente inammissibile), in relazione all'art. 3 Cost., questione assolutamente identica per argomenti, profili e parametri a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe; che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze