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Sez. 5, Sentenza n. 8894 del 22/05/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216713 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di cronaca - Limiti - Verità del fatto - Verifica al momento della diffusione della notizia - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216713-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di reato di diffamazione col mezzo della stampa, ai fini dello scrutinio circa la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e l'osservanza dei limiti del medesimo, bisogna avere riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente accertato. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)