Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016 (Rv. 638383 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Mancato esame di questione puramente processuale - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Vizio della decisione per violazione di norme diverse da quella dell'art. 112 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione "iure hereditario") non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)