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Sez. 2, Sentenza n. 1470 del 21/05/1973 (Rv. 364214 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364214-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'apprezzamento del giudice del merito, che ritenga incontestato un punto della causa non e sindacabile in Cassazione, nemmeno se esso sia frutto di un travisamento di fatto, salvo che il travisamento si concreti in omesso esame di punti decisivi o in difetto di motivazione a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ. (Conf 2494/72, mass n 359968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)