Sez. 5, Sentenza n. 49028 del 19/11/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 231285 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falso per soppressione - Elemento soggettivo - Dolo generico - Prassi amministrativa - Configurabilità del dolo - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falso per soppressione (art. 490 cod. pen.), non sussiste il dolo qualora la soppressione del documento avvenga in ragione della dimostrata ignoranza o errata interpretazione di norme, da parte del pubblico ufficiale, determinata da una lunga prassi amministrativa, autorizzata dalla amministrazione di appartenenza e specificamente da quella preposta al controllo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto nsussistente il reato di cui all'art. 490, contestato ad un comandante della Polizia Municipale, che aveva sulla scorta di prassi risalente al previgente codice della strada, soppresso esemplari di verbali di accertamento, relativi ad infrazioni del codice della strada, i quali, nel caso di mancata consegna al trasgressore e di non sopravvenuta conciliazione entro un dato termine, venivano eliminati e sostituiti con altro da notificare, per la prosecuzione dell'iter, e ciò anche successivamente alla diramazione di una circolare del Ministero dell'interno, che vietava l'eliminazione dei verbali di accertamento, intervenuta due anni prima del fatto contestato all'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)