Sez. 6, Sentenza n. 8414 del 03/02/1975 Ud. (dep. 25/08/1975) Rv. 130674 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO -MANCATA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - NULLITA DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO -MANCATA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - NULLITA DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
La mancata citazione del coimputato non appellante (o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile) non costituisce causa di nullita del giudizio, ma semplice irregolarita, in quanto tale omissione non pregiudica il verificarsi dell'effetto estensivo nel caso di accoglimento dei motivi non personali proposti dal coimputato appellante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)