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Sez. 1, Sentenza n. 222 del 04/02/1970 Ud. (dep. 13/07/1970) Rv. 114912 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - DOLO EVENTUALE -CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114912-01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - DOLO EVENTUALE -CONFIGURABILITA.*

Nel reato di lesione personale volontaria l'elemento soggettivo e costituito dal dolo generico, ad integrare il quale, secondo le regole generali, occorre la volonta e la previsione dell'evento. Da cio consegue che la sussistenza del dolo non puo essere negata quante volte l'agente abbia previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un pregiudizio all'integrita personale del soggetto passivo ed abbia cio nonostante agito a costo di cagionarlo. (V 110193, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)