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Sez. T, Ordinanza n. 18855 del 10/07/2025 (Rv. 675199-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzione IMU - Art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Applicazione ai soli Comuni classificati montani o parzialmente montani - Incorporazione normativa dell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675199-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IMU, l'art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 (quale aggiunto dall'art. 4, comma 1-ter, del d.l., n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), limitando l'esenzione ai fabbricati rurali strumentali "ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)", ha eccezionalmente attribuito rango primario nella gerarchia delle fonti a tale elenco, che, pertanto, in base al principio iura novit curia, non deve essere allegato e prodotto dalla parte che ne invochi l'applicazione.

Decr. Legisl. Pres. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)