Sez. 4, Sentenza n. 47 del 15/11/1988 Ud. (dep. 08/01/1990) Rv. 182938 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SURRETTIZIA DEDUZIONE DI CARENZA DI MOTIVAZIONE PER OTTENERE UNA RIVALUTAZIONE DELLE PROVE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SURRETTIZIA DEDUZIONE DI CARENZA DI MOTIVAZIONE PER OTTENERE UNA RIVALUTAZIONE DELLE PROVE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONE.*
In Sede di legittimità non può trovare ingresso il motivo di ricorso con il quale attraverso la surrettizia deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito, si tenti di ottenere una rivalutazione delle prove che si risolverebbe in un sostanziale apprezzamento di fatto. (V mass n 179812; (V mass n 179715; (Conf mass n 172251, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)