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Sez. 3, Ordinanza n. 18603 del 08/07/2025 (Rv. 675354-02)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Giudizi a decisione collegiale e monocratica - Forma del provvedimento - Estinzione deliberata dal Tribunale in composizione monocratica prima o dopo che siano precisate le concisioni - Differenze.
Stato
decisa il 2025-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675354-02

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre trattenere la causa e deciderla nel merito.

Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)