Sez. 4, Sentenza n. 8282 del 31/05/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155214 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - COLLISIONE AD UN CROCEVIA - PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGO DI ACCERTARE ANCHE L'EVENTUALE EFFICIENZA CAUSALE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE AVENTE DIRITTO ALLA PRECEDENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - COLLISIONE AD UN CROCEVIA - PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGO DI ACCERTARE ANCHE L'EVENTUALE EFFICIENZA CAUSALE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE AVENTE DIRITTO ALLA PRECEDENZA.*
In caso di collisione tra veicoli in un'area di crocevia lo accertamento della responsabilità non può essere basato sul solo criterio automatico della precedenza di diritto, ma devesi altresì stabilire se nella produzione del sinistro non abbia avuto efficienza causale anche la mancata osservanza da parte del conducente favorito dell'Obbligo di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (Conf mass n 133622).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Strada art. 8 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)