Sez. L, Sentenza n. 907 del 29/01/1992 (Rv. 475474 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto | Violazione delle circolari della P.A. - Impugnabilità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esclusione - Deduzione in Cassazione ai sensi della stessa norma - Limiti.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto
Le circolari della Pubblica Amministrazione, quali atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori, hanno natura non normativa ma di atti amministrativi, sicché la violazione di esse non è denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., potendo ivi dedursi, ai sensi della stessa norma, solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione delle circolari medesime, oltre che, ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, vizi di motivazione nei quali il giudice del merito sia incorso nell'interpretazione predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)