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Sez. 4, Sentenza n. 786 del 08/05/1967 Ud. (dep. 25/07/1967) Rv. 105071 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI NON OBLAZIONABILI - CONTESTAZIONE - OMISSIONE - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105071-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI NON OBLAZIONABILI - CONTESTAZIONE - OMISSIONE - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE.*

La finalita della contestazione di una contravvenzione stradale non oblazionabile e quella di portare il contravventore a conoscenza degli estremi del fatto e delle norme violate. Ne consegue che, ove tale finalita sia raggiunta nonostante la mancata contestazione per aver l'imputato ammesso il fatto nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento, l'Azione penale e procedibile. (Conf 101266, anno 1966; senza distinzione tra contravvenzioni oblazionabili e non oblazionabili, Conf 101918, 102905, contra 100804, (101257, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 143 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)