Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 460 del 1988
Massime (1)
Massima n. 9032
- Parte civile
- A) persona offesa, non citata per erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione suppletiva
- Costituzione di parte civile
- Esclusione
- B) nullità del decreto di citazione
- Rilevabilità d'ufficio
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in quanto viene richiesto l'apprestamento di un'apposita disciplina che comporta scelte riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 cod.proc.pen., denunziati - in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost. - "nella parte in cui non consentono alla persona offesa, non citata per erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione suppletiva, di costituirsi parte civile e al giudice di rilevare d'ufficio la nullita'del decreto di citazione". - CFR. s.N. 48/1987, 37/1986, 352,134 E 52/1985.
Norme impugnate
- art. 93, comma 2, codice di procedura penale del 1930
- art. 185 codice di procedura penale del 1930
- art. 408 codice di procedura penale del 1930
- art. 412 codice di procedura penale del 1930
- art. 445 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 24, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 1215 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° ottobre 1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non consentono alla persona offesa, non citata per erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione suppletiva, di costituirsi parte civile e al giudice di rilevare d'ufficio la nullità del decreto di citazione";
punto 2
Considerato che il petitum perseguito dal giudice a quo implica l'apprestamento di un'apposita disciplina, tale non solo da consentire la costituzione di parte civile oltre il termine tassativamente indicato nell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, ma anche da incidere sia sul regime dell'opposizione alla costituzione di parte civile (v. articolo 98, secondo comma) sia sul regime della citazione e dell'intervento del responsabile civile (v. artt. 108,112), aspetti tutti che comportano scelte riservate al legislatore (v. sentenze n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 1° ottobre 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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