Sez. U, Sentenza n. 6702 del 16/06/1993 (Rv. 482788 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Medici convenzionati esterni in rapporto con le U.S.L. - Prestazioni d'opera professionale parasubordinata - Configurabilità - Controversie relative - Devoluzione al giudice ordinario - Necessità - Poteri di detto giudice - Estensione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Il rapporto instaurato fra il medico generico "convenzionato esterno" e il Servizio sanitario nazionale, disciplinato dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli Accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 di detta legge, esula dall'ambito del pubblico impiego in difetto del requisito della subordinazione, atteso che, pur essendo costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario dirette a tutelare la salute della collettività, ossia per un interesse pubblico, detto rapporto ha carattere privatistico, in quanto dà luogo a una prestazione d'opera professionale secondo la previsione dell'art. 2222 cod. civ., che pur rivestendo i connotati della collaborazione continuativa e coordinata e quindi il carattere della parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), non perde la propria natura autonoma, dalla quale conseguono posizioni di diritto soggettivo, non suscettibili di affievolimento per determinazione unilaterale dell'amministrazione. Ne consegue che le controversie relative a detto rapporto - tra le quali rientra anche quella promossa dal medico per sentir riconoscere il suo diritto a proseguirlo anche dopo il compimento del settantesimo anno di età - spettano alla cognizione del giudice ordinario, al quale è dato sindacare la legittimità degli atti regolamentari e dei provvedimenti amministrativi assunti come lesivi del cennato diritto, al fine della loro eventuale disapplicazione e di verificare se la domanda in concreto proposta sia compatibile con i limiti interni della sua giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)