Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25308 del 16/12/2015 (Rv. 638307 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Tempestivo deposito del ricorso - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Vizi del procedimento di notificazione - Differenti conseguenze processuali.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
L'opposizione agli atti esecutivi è improcedibile se la notificazione del ricorso, pur tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., e dell'unito decreto di fissazione di udienza sia mancata del tutto ovvero sia giuridicamente inesistente, mentre ove essa sia affetta da vizi che ne comportino la nullità il giudice dell'esecuzione può concedere un termine per la rinnovazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)