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Sez. 2, Sentenza n. 4324 del 11/05/1987 (Rv. 453070 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONI NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - FACOLTÀ DI COMMUTAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453070-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONI NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - FACOLTÀ DI COMMUTAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA.*

Il diritto potestativo che l'art. 547 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975 n.151) attribuisce all'erede, di soddisfare le ragioni successorie del coniuge superstite usufruttuario ex lege mediante l'Assicurazione di una rendita vitalizia, entrando a far parte della sfera giuridica del soggetto chiamato all'eredità sin dal momento dell'apertura della successione, indipendentemente dal concreto Esercizio di esso e dal fatto che la delazione ereditaria sia destinata ad operare (con effetto retroattivo) solo al momento dell'accettazione, esplicita o tacita, dell'eredità, non è venuto meno a seguito dell'abrogazione della detta norma da parte della legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia) con riguardo alle successioni apertesi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge atteso che la disposta abrogazione, correlativa alla nuova posizione di erede (anziché di legatario), assicurata al coniuge superstite, concerne, soltanto le successioni apertesi dopo l'entrata in vigore di detta legge, mancando nella stessa un'espressa e concreta previsione normativa intesa a regolare la contemplata situazione giuridica in difformità del principio posto dall'art. 23 delle preleggi, secondo cui le successioni per causa di morte sono regolate dalla legge del tempo in cui si sono aperte. (V 6667/82, mass n 424301; (V 2305/81, mass n 413039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 547 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)