diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 569 del 1990

Decisione
decisa il 1990-12-12, depositata il 1990-12-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:569
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16741

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Contribuente assoggettato all'obbligo della ritenuta d'acconto
  • Impossibilità di effettuare una compensazione fra quanto dovuto a titolo DI acconto sull'IRPEF e l'eventuale credito di imposta vantato in conseguenza di versamenti in eccedenza a titolo DI importi di ritenuta d'acconto
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione in quanto incentrata su norma diversa da quelle disciplinanti la materia (art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni) concernenti un sistema di "compensazione", entro presupposti e limiti determinati, in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (sistema ampliato e modificato dall'art. 4 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154), e in considerazione, altresì, della non comparabilità del tertium comparationis indicato, con riferimento all'I.V.A., nell'ordinanza di rimessione.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio (reg. ord. n. 448/90) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, "nell'ipotesi in cui non prevede che il contribuente assoggettato all'obbligo della ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione tra quanto da lui dovuto a titolo di acconto sull'imposta IRPEF e l'eventuale credito di imposta dallo stesso soggetto vantato in conseguenza di versamenti di importi a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza rispetto all'imposta realmente dovuta per il periodo considerato", in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; che l'impossibilità di compensazione contrasterebbe anche con la più recente legislazione tributaria che tale compensazione consente relativamente ad altri tipi di imposta (es. IVA); che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che un sistema di "compensazione" in previsione di una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione era comunque previsto, entro presupposti e limiti determinati, dall'art. 2 legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, sistema di recente ampliato e modificato dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154; che pertanto la questione, incentrata su norma diversa da quelle indicate (disciplinanti la materia) e prospettata sì da cancellare tout court l'attuale sistema, si appalesa manifestamente infondata, anche in considerazione della non comparabilità del tertium comparationis indicato nell'ordinanza di rimessione (IVA);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze