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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 153 del 1998

Decisione
decisa il 1998-04-23, depositata il 1998-04-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:153
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23863

  • Sanzioni sostitutive
  • APPLICABILITÀ AI REATI PREVISTI DALL'ART. 20, LETTERE B) e C), DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47
  • Mancata previsione
  • Dedotta violazione del principio di eguaglianza
  • Asserita lesione, altresì, dell'art. 27 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dal fatto che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione alcuna sul punto che concerne la dedotta violazione, da parte della norma denunciata, del parametro di cui all'art. 27 Cost. - la questione proposta è identica a quella decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 145 del 1997. red.: G. Leo

Norme impugnate

  • art. 60 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma Sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 492, 493, 610, 631 e 632 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, ha, con cinque ordinanze del 21 maggio 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall'art. 20, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
punto 2
Considerato che tutte le ordinanze concernono un'identica questione, donde la riunione dei relativi giudizi; che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione alcuna sul punto concernente la dedotta violazione, da parte della norma denunciata, dell'art. 27 della Costituzione; che, per il resto, la questione proposta è identica (anche per il tertium richiamato: l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), a quella decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 145 del 23 maggio 1997.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma - Sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze