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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)

Testo in vigore al

Art. 10

1. Sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonche' le contabilita' speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni.

2. Per provvedere alle finalita' di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzato il conferimento ai fondi di cui all'articolo 85 della legge medesima, quale modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, numero 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, fino alla complessiva somma di lire 1.050 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1983 e di lire 650 miliardi nell'anno 1984, in alternativa alla contrazione di prestiti esteri nonche' al ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo 85.

3. Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' reintegrato di lire 1.416 miliardi, che saranno iscritti nell'anno 1985.

4. Le quote spettanti a ciascuno dei fondi di cui al precedente secondo comma sono determinate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

5. Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi, verso contestuale riduzione di lire 35 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

6. Per consentire, in attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982, la prosecuzione per il biennio 1983-1984 degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il 1984, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

7. Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilita' del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".

8. Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a stipulare i contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

9. La suddetta deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, si applica anche ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.

10. Ai contratti di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di grazia e giustizia in materia di misure di sicurezza si applica altresi' il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Ai relativi decreti di approvazione si applica il disposto dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

11. Le erogazioni dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, effettuate dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per il tramite della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni, non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982, n. 51.

12. In attuazione di quanto indicato dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il segretariato del CER dispone il trasferimento dei fondi richiesti dalle regioni con ordinamento a statuto ordinario e speciale con le modalita' previste dalla lettera h) dell'articolo 4 della legge medesima, mediante accredito dei fondi stessi su apposite contabilita' speciali da istituire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le stesse sezioni provvedono ai pagamenti disposti da parte dei competenti istituti autonomi per le case popolari mediante diretta liquidazione ai terzi interessati dei relativi titoli di spesa.

13. Le modalita' occorrenti per l'attuazione della normativa di cui al precedente comma sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

14. Sono abrogati il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, numero 94.

15. Le somme, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinate da parte dei comuni e dei consorzi di comuni all'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare, possono, a richiesta dei comuni stessi, essere prelevate a valere sulla quota loro assegnata dello stanziamento previsto in conto capitale dal quarto comma del predetto articolo.

16. I comuni e loro consorzi possono richiedere al CER, unitamente alla presentazione dei programmi di massima, costruttivi o di risanamento, un primo acconto non superiore al 3 per cento della quota in capitale dell'intervento.

17. Al fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984 programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale, il Ministro competente, ove ravvisi la necessita' di accelerarne la realizzazione, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire le condizioni, i criteri e le modalita' per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi.

18. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito, ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei ministri, puo' autorizzare le iniziative proposte anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale, dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

19. Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui all'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e di quelle da effettuare in attuazione dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

Art. 11

1. A decorrere dal 1 gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi:

  1. 1) legge 7 aprile 1942, n. 409, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito in legge dalla legge 3 gennaio 1939, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale;

  2. 2) decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, recante provvedimenti tributari a favore degli enti locali;

  3. 3) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201, concernente norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero;

  4. 4) legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili;

  5. 5) legge 12 maggio 1901, n. 164, che approva la transazione stipulata tra lo Stato ed il comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di credito e debito;

  6. 6) legge 10 febbraio 1907, n. 25, riguardante il contributo del Tesoro alla Congregazione di carita' di Roma;

  7. 7) legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato.

OCCUPAZIONE"

Art. 12

1. Le risorse destinate al Fondo investimenti e occupazione per l'anno 1983, quanto a lire 7.820 miliardi, sono ripartite nella seguente misura e sulla base delle disposizioni contenute negli articoli successivi:

  1. 1) lire 500 miliardi per ulteriore apporto al Fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

  2. 2) lire 850 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

  3. 3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sull'imposta sul valore aggiunto;

  4. 4) lire 4.190 miliardi per interventi nel settore industriale, pubblico e privato;

  5. 5) lire 450 miliardi per interventi nel settore dell'agricoltura;

  6. 6) lire 1.300 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

  7. 7) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di medio credito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

  8. 8) lire 200 miliardi per interventi per lo sviluppo socio-economico della regione Calabria.

Art. 14

1. Per le finalita' di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' auto" rizzata, per l'anno 1983, un'assegnazione straordinaria di lire 850 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, da erogarsi secondo i criteri di cui al medesimo articolo 54.

Art. 15

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1983, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 31 dicembre 1984, afferenti all'esercizio di imprese industriali ed artigiane di cui ai gruppi dal IV al XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreche' i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino, rispettivamente, emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.

2. La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.

Art. 16

1. E' conferita al Fondo di dotazione dell'istituto per la ricostruzione industriale (IRI) la somma di lire 1.100 miliardi da destinare, quanto a lire 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.A. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale e quanto a lire 100 miliardi al conferimento di capitale sociale alle societa' elettroniche della finanziaria STET, per il finanziamento del programma delle stesse conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione.

2. La rimanente somma di lire 200 miliardi e' destinata ali soddisfacimento delle esigenze degli altri settori di intervento dell'IRI con particolare riguardo ai settori termo-elettro-meccanico e aeronautico e allo sviluppo delle attivita' del gruppo ITALSTAT.

3. E' conferita al Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) la somma di lire 950 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle societa' del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

4. E' conferita al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM) la somma di lire 250 miliardi per la realizzazione della prima fase di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale.

5. Alla ripartizione delle somme di cui ai commi secondo e terzo provvede il CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 17

1. E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. A tal fine, per l'anno 1983, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 120 miliardi e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 40 miliardi ciascuno.

Art. 18

1. Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:

  1. a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675:

    1. 1) lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;

    2. 2) lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;

    3. 3) lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;

    4. 4) lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;

    5. 5) lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;

  2. b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.

2. La durata del Fondo e' estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.

4. I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'articolo 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.

5. Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilita' industriale.

6. A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 19

1. E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1983 per incrementare:

  1. 1) di lire 140 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989, la dotazione del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni;

  2. 2) di lire 60 miliardi, per l'esercizio 1983, il Fondo di dotazione per il riscontro effetti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, numero 949.

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, primo capoverso, della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisto di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e' incrementata di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

3. La dotazione del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, e' incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 150 miliardi.

4. La dotazione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 20 miliardi.

5. La dotazione del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementata, per l'anno 1983, della somma di lire 250 miliardi.

6. La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementata per l'anno 1983, della somma di lire 350 miliardi.

7. La dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' ulteriormente incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 80 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.

8. L'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Art. 20

1. Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

3. Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una piu' utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, e' altresi' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.2

4. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21

1. In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

2. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

4. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

5. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente articolo.

6. Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

7. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

9. La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilita' nette complessive.

Art. 22

1. Per favorire lo sviluppo socio-economico della Calabria, con particolare riferimento alle zone colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1982, nonche' agli interventi previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 200 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia al Parlamento entro il 31 dicembre 1983 una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo. A tal fine l'amministrazione regionale e' tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

Art. 23

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - BODRATO - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA