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Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Testo in vigore al

Art. 30

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

  1. a) in tempo di pace:

    1. 1) rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;

    2. 2) rispondere alle chiamate di controllo;

  2. b) in tempo di guerra:

    1. 1) rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

2. I richiami sono disposti d'autorita', dal Ministro per la difesa nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

Art. 31

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.3

2. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Art. 32

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Titolo V. Impiego civile

Art. 33

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, puo' far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della difesa-Esercito.

2. L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile e' effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un'ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri.

3. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.

4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianita' di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 20.

Titolo VI. Perdita del grado

Art. 34

1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

  1. 1) perdita della cittadinanza;

  2. 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati, esteri;

  3. 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia;

  4. 4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

  5. 5) irreperibilita' accertata;

  6. 6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;

  7. 7) condanna:

    1. a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

    2. b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.6

Art. 35

1. La perdita del grado e' disposta:

  1. a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio;

  2. b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo.

2. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4) e 7) dello stesso articolo 34.

3. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

Art. 36

1. Puo' essere reintegrato nel grado:

  1. 1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 1), 4) e 5) dell'articolo 34, quando le cause stesse siano Venute a mancare.

  2. 2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3) dell'articolo 34, quando cessi di appartenere ad altra Forza armata o Corpo di polizia;

  3. 3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6) dell'articolo 34, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una ricompensa puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta, in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

  4. 4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7) dell'articolo 34, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7) anche a norma della legge penale militare.

2. La reintegrazione nel grado e' disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

3. La reintegrazione nel grado del militare gia' in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.

Titolo VII. Disciplina

Capo I. Sanzioni disciplinari di stato

Capo II. Procedimento disciplinare

Art. 38

1. L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, e' disposto dal comandante di corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

2. Il comandante di Legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina.

3. Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina.8

Art. 39

1. La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e' formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di corpo dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano piu' di uno, provvede il comandante di Legione dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. La Commissione si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma, stessa in servizio.

2. Se trattasi di piu' giudicandi di Armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arnia o la Forza armata cui appartiene il militare piu' elevato in grado o piu' anziano.

Art. 40

1. Non possono far parte della Commissione di disciplina i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava, servizio all'epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della Commissione;

2. gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare;

3. i parenti e gli affini tra, loro, sino al terzo grado incluso; l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.

Art. 41

1. Il militare sottoposto a Commissione di disciplina, ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla, data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

2. Il militare puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.

Art. 42

1. Il presidente della Commissione di disciplina puo' ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione, deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.

2. La Commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.

3. Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero.

4. Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.

Art. 43

1. In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

2. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Titolo VIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 44

1. Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma e' ammesso in servizio continuativo in conformita' alle norme dell'art. 24.

2. Al vice brigadiere in servizio continuativo si applicano e disposizioni del titolo secondo della presente legge, tranne per quanto riguarda il limite di eta' per la cessazione dal servizio continuativo che e' fissato in anni 53. Si applicano altresi' le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente.

3. Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

4. Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo e' collocato nella riserva o nel complemento a secondo che, sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

5. Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso e' collocato in congedo assoluto;

6. Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta l'indennita' speciale annua lorda non riversibile prevista dall'art. 21, nella misura di lire cinquantacinquemila, alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.

Art. 45

1. L'indennita' speciale prevista dagli articoli 21 e 44 compete, a decorrere dal 1 gennaio 1961, ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri che anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla predetta data del 1 gennaio 1961 non abbiano compiuto gli anni 65. L'indennita' compete dalla data di collocamento in pensione per coloro che abbiano cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 1961.1

Art. 46

1. Il personale delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attivita' del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianita' posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza, ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attivita', se piu' favorevole.

2. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale dell'Arma dei carabinieri e' utile ai fini di pensione.

Art. 47

1. Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative e integrative.

2. I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

3. L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48

1. Per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge; sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, di cui al successivo art. 50, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presenta Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, la riammissione in servizio decorrera', anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

Art. 49

1. Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.